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Art. 1 - Denominazione e sede
Il WINDSURF CLUB VALMADRERA è un
associazione sportiva dilettantistica non
riconosciuta, costituita ai sensi degli artt 36 e ss. del Codice civile, con
sede in Comune di Valmadrera (Lc), Via Parè, civico n. 37.
Art. 2 - Scopo
1.
Il Windsurf
club Valmadrera è un'associazione apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la
vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.
2.
A norma
dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte dalle stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione.
3.
Il Windsurf
Club Valmadrera ha per finalità lo sviluppo e la diffusione degli sports
aquatici e in particolare il windsurf ,intesi come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica o ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli
stessi sports acquatici, compresa anche l'attività didattica a favore dei giovani.
4.
Il Windsurf
Club Valmadrera è caratterizzato dalla democraticità della struttura,
dall'elettività e gratuità delle
cariche associative nonchè dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
5.
Il Windsurf
Club Valmadrera accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie
della UISP e di ogni altra federazione riconosciuta dal CONI cui si dovesse
affiliare e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli
organi competenti della UISP stessa o di ogni altra federazione cui si dovesse
affiliare dovessero adottare a suo
carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6.
Costituiscono
quindi parte integrate del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione
delle società affiliate.
Art. 3 - Durata
La durata del Windsurf Club Valmadrera è
illimitata e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell' Assemblea
Straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di
ammissione
1.
Possono far
parte del Windsurf Club Valmadrera in qualità di soci solo le persone fisiche
che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva.
2.
La validità
dell' assunzione della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto
di presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento della
quota associativa e
all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo
il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all'Assemblea generale.
3.
La quota
associativa è annuale e il suo valore è determinato dal Consiglio Direttivo. La
quota non può essere trasferita a
terzi o rivalutata. Il versamento della quota costituisce un obbligo per il
socio.
Art. 5 - Diritti degli
associati
1.
Tutti gli
associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione alle assemblee nonchè del
diritto di elettorato
attivo e passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio
minorenne alla prima Assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Prima di tale data
per le obbligazioni degli associati minorenni nei confronti del Windsurf Club
Valmadrera risponderanno i legali rappresentanti degli stessi.
2.
La qualifica di
associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo
.
Art. 6 - Decadenza degli
associati
1.
Gli associati
cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
·
dimissione
volontaria;
·
morosità
protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il
versamento richiesto della quota associativa;
·
radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori
dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
2.
Il
provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con
l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3.
L'associato
radiato non può più essere riammesso.
Art. 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
·
l'Assemblea Generale dei soci;
·
il Presidente;
·
il Consiglio
Direttivo;
·
il Segretario.
·
il Tesoriere
Art. 8 - Assemblea
1.
L'Assemblea
Generale degli associati è il massimo organo deliberativo del Windsurf Club
Valmadrera ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati
e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli
associati, anche se assenti o dissenzienti.
2.
La convocazione
dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da
almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota
associativa all'atto della richiesta che ne propongo l'ordine del giorno. In
tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3.
L'Assemblea
dovrà essere convocata presso la sede del Windsurf Club Valmadrera o in altro
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 9 - Compiti
dell'Assemblea
1.
La convocazione
dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni tramite avviso a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo dal consiglio. Nella convocazione
dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
2.
L'Assemblea
deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta
all'anno.
3.
Spetta
all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del
Windsurf Club Valmadrera nonché in merito all'approvazione dei regolamenti
sociali per la nomina degli organi
sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti del
Windsurf Club Valmadrera che non rientrino nella competenza dell'Assemblea
Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4.
Le assemblee
sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5.
L'Assemblea
nomina un segretario e se necessario, due scrutatori.
6.
L'assistenza
del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un
Notaio.
7.
Il presidente
dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle
votazioni.
8.
Di ogni
Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e se
nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9.
Potranno
partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie del Windsurf Club
Valmadrera i soli soci in regola
con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni.
10.Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di tre associati e la delega non può essere conferita ai
componenti del consiglio direttivo.
Art. 10 - Validità
Assembleare
1.
L'Assemblea
Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha
diritto ad un voto.
2.
L'Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3.
Trascorsa
un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella
Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 11 - Assemblea
Straordinaria
1.
L'Assemblea
Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera
raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2.
L'Assemblea
Straordinaria delibera sulle seguenti materie : approvazione e modificazione dello statuto sociale,
scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
Art. 12 - Consiglio
Direttivo
1.
Il Consiglio
Direttivo è composto da sette a
undici membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si
intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate
a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2.
Possono
ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad
un anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito
della medesima federazione sportiva, o disciplina associata, se riconosciute
dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva.
3.
Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni Consigliere può rappresentare per delega solamente un altro
Consigliere.
4.
Le
deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima
diffusione.
5. I membri del consiglio direttivo hanno la
rappresentanza della societa' per tutti gli
atti di ordinaria amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione
e' necessaria la firma congiunta del presidente e di due consiglieri .
Art. 13 - Dimissioni
1.
Nel caso che
per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o
più Consiglieri, i rimanenti provvederanno a conferire l'incarico ai soci che
nelle votazioni per l'elezione dello stesso Consiglio Direttivo aveva riportato
il numero di preferenze immediatamente inferiori a quello dell'ultimo
Consigliere eletto. Tali Consiglieri resteranno in carica fino alla fine del
quadriennio in corso al momento della sostituzione.
2.
Il Consiglio Direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 - Convocazione
Direttivo
1.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 15 - Compiti del Consiglio
Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare
sulle domande di ammissione dei soci;
b)
approvare il
rendiconto;
c)
fissare le date
delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga
chiesto dai soci;
d)
redigere gli
eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
e)
adottare i
provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f)
attuare le
finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.
Art. 16 - Il rendiconto
1.
Il Tesoriere
redige annualmente il rendiconto economico finanziario del Windsurf Club Valmadrera . Il rendiconto deve informare circa la
situazione economica finanziaria del Windsurf Club Valmadrera .
2.
Il rendiconto
deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione,
nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Copia del
rendiconto deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione degli
associati.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio
Direttivo, dirige il Windsurf Club Valmadrera .
Art. 18 - Il
Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 - Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si
incarica della tenuta dei libri contabili e della redazione del rendiconto da
sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonchè delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 20 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario
iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 dicembre.
Art. 21 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle
quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai
contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi delle
attività organizzate Windsurf Club Valmadrera e da introiti derivanti da
sponsorizzazioni. A norma dell'art. 37 c.c. i sopra citati mezzi finanziari e i
beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune del Windsurf Club
Valmadrera . Per tutta la durata del iWindsurf Club Valmadrera singoli associati non possono chiedere
la divisione del fondo comune nè pretendere la loro quota in caso di recesso.
Art. 22 - Scioglimento
1.
Lo scioglimento
del Windsurf Club Valmadrera deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto
personale, con esclusione delle deleghe.
2.
L'Assemblea,
all'atto dello scioglimento del Windsurf Club Valmadrera, delibererà, sentita
l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
del patrimonio dell'associazione.
3.
La destinazione
del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa disposizione
della legge.
Art. 23 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal
presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti
della UISP o della federazione
sportiva cui il Windsurf Club Valmadrera è affiliato e del CONI nel cui
registro il Windsurf Club Valmadrera è iscritto ed alle cui norme e direttive è
tenuto a conformarsi. In subordine trovano applicazione le norme del Codice
Civile.
IL
PRESIDENTE
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